Sez. 2, Sentenza n. 5194 del 11/04/2002 (Rv. 553657 - 01)
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE | Provvedimenti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio - Reclamo alla corte d'appello ex art. 739 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Statuizioni accessorie sulle spese (erroneamente) emanate - Impugnabilità ex art. 111 Cost. - Condizioni - Reclamo del provvedimento nel merito ex art. 739 cit. - Impugnabilità separata per cassazione della statuizione sulle spese - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE
In tema di procedimenti di volontaria giurisdizione, i provvedimenti adottati dal tribunale in camera di consiglio (nella specie, in materia di nomina di amministratori di condominio) sono soggetti a reclamo innanzi alla corte d'appello ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ. Pertanto, la statuizione in materia di spese eventualmente adottata - peraltro erronea, non trattandosi di procedimenti contenziosi su diritti dalla definizione dei quali possa derivare una situazione di soccombenza - è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost. solo ove detto reclamo non sia stato proposto, sicché essa presenti, oltre al requisito della decisorietà - sicuramente posseduto, in quanto destinata a risolvere un contrasto in materia di diritti soggettivi concernente l'onere delle spese -, anche quello della definitività. Ove, invece, sia stato proposto il predetto reclamo ex art. 739 nei confronti del provvedimento di merito che la contiene, la statuizione sulle spese, non possedendo tale carattere di definitività - in quanto adottata come conseguenziale ad una determinazione la cui eventuale caducazione ad opera della corte d'appello comporterebbe necessariamente anche il suo venir meno - , non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., ma deve essere impugnata unitamente al reclamo avverso il provvedimento di merito con il mezzo di cui al richiamato art. 739 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)