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Sez. 2, Ordinanza n. 18459 del 31/08/2007 (Rv. 599375 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - APERTURA DELLE SUCCESSIONI - CAUZIONI ED ESECUTORI TESTAMENTARI | Imposizione di cauzione - Fissazione - Ordinanza del presidente del tribunale - Reclamo - Ordinanza del presidente della corte d'appello - Ricorribilità in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599375-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - APERTURA DELLE SUCCESSIONI - CAUZIONI ED ESECUTORI TESTAMENTARI

In tema di provvedimenti impositivi di cauzione a carico dell'erede o del legatario, l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 750 cod. proc. civ. dal presidente della corte d'appello, in sede di reclamo avverso analoga pronuncia del presidente del tribunale, non è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost., stante la sua espressa qualificazione come non impugnabile ed in quanto la stessa, emessa all'esito di un procedimento di volontaria giurisdizione, non incide in modo diretto e definitivo su situazioni di diritto soggettivo, essendo strumentale alla tutela di esse e suscettibile di revoca o modifica, a differenza della diversa pronuncia, resa con la medesima ordinanza, attinente alle spese del procedimento. (Il principio è stato affermato dalla S.C. che, dichiarando inammissibile il ricorso straordinario avverso l'ordinanza predetta nella parte relativa al merito, ha pronunciato la sua ammissibilità e, nella fattispecie, infondatezza con riguardo al capo relativo, alle sole spese processuali) .

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 750, Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)