Sez. 5, Sentenza n. 10219 del 27/06/2003 (Rv. 564627 - 01)
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | Richiesta di informazioni - Facoltà del giudice di merito - Portata - Limiti - Mancato esercizio - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L'esercizio del potere, di cui all'art. 213 cod. proc. civ., di richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice - il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità (pur in presenza di una specifica istanza in tal senso formulata dalla parte)-, avente ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell'onere probatorio incombente alla parte, con la conseguenza che tali poteri possono essere attivati soltanto quando sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della p.a. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)