Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 19343 del 15/07/2008 (Rv. 604264 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Morte della parte dopo il giudizio di secondo grado - Notifica del ricorso per cassazione al procuratore domiciliatario - Validità - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Necessità di nuova notifica agli eredi - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Qualora la morte della parte si verifichi dopo la chiusura della discussione nel giudizio di appello e dopo lo stesso deposito della sentenza di secondo grado, la notificazione del ricorso per cassazione al procuratore della medesima è nulla, per omissione o incertezza assoluta nell'indicazione del convenuto (art. 164, in riferimento all'art. 163 nn. 1 e 2 cod.proc.civ.), e sanabile mediante l'ordine di rinnovo della notifica del ricorso personalmente agli eredi dell'originaria controparte, entro il termine perentorio fissato dalla Corte di Cassazione (principio affermato in un caso nel quale, successivamente alla notificazione del ricorso, il procuratore domiciliatario aveva comunicato, con lettera indirizzata alla controparte ed alla Corte, la data di decesso del proprio assistito; documento acquisito dalla Corte per consentire la salvaguardia degli interessi di soggetti, sostanzialmente parti del giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)