Sez. 3, Sentenza n. 1652 del 28/04/1975 (Rv. 375259 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - DEBITORE ESECUTATO - MANCATA CITAZIONE - NULLITA DEL GIUDIZIO - SANATORIA - CONDIZIONI.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - DEBITORE ESECUTATO - MANCATA CITAZIONE - NULLITA DEL GIUDIZIO - SANATORIA - CONDIZIONI.*
In tema di opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art 619 cod proc civ, la nullita del giudizio di primo grado per la mancata citazione del debitore esecutato, litisconsorte necessario assieme al terzo opponente ed al creditore procedente, puo essere sanata qualora detto litisconsorte pretermesso, intervenendo nel giudizio di appello, dichiari di accettare senza riserve quanto in precedenza operato e deciso; tale possibilita presuppone pero che il giudizio di primo grado si sia concluso con una pronuncia sul merito dell'opposizione e non sulla sola regolarita del procedimento, la portata di quest'ultima essendo limitata ai soli soggetti che abbiano assunto la veste di parti. (V 1803/64, mass n 302576).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)