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Sez. 2, Sentenza n. 1803 del 08/07/1964 (Rv. 302576 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL DEBITORE - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN PRIMO GRADO - NULLITA - SANATORIA - INTERVENTO VOLONTARIO DEL DEBITORE IN APPELLO ED ACCETTAZIONE DELL'ATTIVITA SVOLTA IN PRIMO GRADO.*
Stato
decisa il 1964-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302576-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL DEBITORE - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN PRIMO GRADO - NULLITA - SANATORIA - INTERVENTO VOLONTARIO DEL DEBITORE IN APPELLO ED ACCETTAZIONE DELL'ATTIVITA SVOLTA IN PRIMO GRADO.*

L'opposizione di terzo all'esecuzione, intesa a stabilire l'appartenenza della cosa assoggettata a espropriazione, determina un litisconsorzio necessario fra terzo opponente, creditore procedente e debitore esecutatò e quest'ultimo deve essere chiamato a partecipare al giudizio fin dall'inizio. Peraltro, la nullita del giudizio di primo grado per la non integrita del contraddittorio conseguente alla mancata chiamata in giudizio del debitore esecutato viene sanata qualora al giudizio di appello partecipi, per volontario intervento il litisconsorzio pretermesso (debitore esecutato) quando questi accetti senza riserva alcuna cio che fu operato e deciso in primo grado senza il suo intervento. (V. 2811/63; 2786/63; 363/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)