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Sez. 1, Sentenza n. 2300 del 01/03/1995 (Rv. 490782 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Società esercenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti - Liquidazione coatta - Disciplina ex art. 10 legge n. 39 del 1977 - Riassunzione del personale già dipendente - Spettanza al medesimo dell'indennità di preavviso - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490782-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di liquidazione coatta delle società esercenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'art. 10 della legge 26 febbraio 1977 n. 39 - a norma del quale il commissario liquidatore provvede a riassumere il personale già dipendente, con la retribuzione nei minimi dei contratti collettivi di categoria - presuppone l'estinzione "ope legis" del precedente rapporto in capo a tutti i dipendenti. Pertanto, ai medesimi non compete (anche nel caso in cui il commissario liquidatore abbia inviato loro la lettera di licenziamento, che costituisce atto superfluo ed ininfluente) l'indennità di preavviso, sia perché questa costituisce un'istituto strettamente ed univocamente collegato al recesso dal contratto e, quindi, ad una libera manifestazione delle parti, sia perché, nel caso di specie (in cui i dipendenti devono essere riassunti senza soluzione di continuità rispetto al momento della cessazione di diritto del precedente rapporto), viene meno il suo scopo di consentire al lavoratore un certo lasso di tempo per ricercare altra occupazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 26/02/1977 num. 39 art. 10, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)