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Sez. 3, Sentenza n. 480 del 11/01/2008 (Rv. 601259 - 01)

REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - ORGANI DELLA REGIONE - GIUNTA REGIONALE (FUNZIONI E RESPONSABILITÀ) - IN GENERE | Rappresentanza in giudizio - Competenza dei dirigenti generali ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 29 del 1993 - Insussistenza in mancanza di adeguamento dello Statuto - Regione Calabria - Statuto regionale approvato con legge n. 519 del 1971 - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di deliberare in materia di liti attive e passive - Conseguenze - Delega ai dirigenti dell'avvocatura regionale da parte della Giunta con atto generale al rilascio delle autorizzazioni attive e passive alle liti - Ammissibilità - Autorizzazione di liti attive e passive da parte dei detti dirigenti in difetto di tale atto - Ratifica dell'operato dei predetti dirigenti ad opera della Giunta con atto individuatore della lite pendente - Legittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601259-01

REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - ORGANI DELLA REGIONE - GIUNTA REGIONALE (FUNZIONI E RESPONSABILITÀ) - IN GENERE

La regola dettata dall'art. 16 lett. f) del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per cui i dirigenti generali "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere", non è applicabile alle Regioni, ma solo alle Amministrazioni statali (in virtù dell'art. 8 del d.lgs. n. 80 del 1998) né, con riferimento alla Regione Calabria, può scaturire tale estensione dalla legge reg. n. 7 del 13 maggio 1996, che conferisce ai dirigenti la rappresentanza in giudizio ed il potere di conciliare e transigere, ma non il potere di promuovere e resistere alle liti. Conseguentemente, la suddetta Regione, fino a quando non modifica lo Statuto (a norma dell'art. 123 Cost., come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1), è legittimata a promuovere le liti o a resistervi soltanto previa autorizzazione della Giunta regionale, come prescritto dall'art. 27, lett. f), dello Statuto medesimo. Tuttavia, nella descritta situazione normativa, la Giunta regionale poteva per un verso delegare i dirigenti dell'avvocatura regionale con un proprio atto generale al rilascio delle autorizzazioni attive e passive alle liti ed inoltre, qualora detti dirigenti avessero autorizzato liti attive o passive in mancanza di tale atto, la Giunta poteva con un proprio atto individuatore della lite pendente ratificare il loro operato (siffatta idoneità è da riconoscere all'occorrenza alla deliberazione n. 205 del 2004 riguardo alle liti in essa contemplate).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 8, Costituzione art. 123, Legge Cost. 22/11/1999 num. 1 art. 3, Legge 28/07/1971 num. 519 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)