Sez. L, Sentenza n. 3733 del 09/06/1981 (Rv. 414369 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - DECRETO PENALE - CONDANNA AL PAGAMENTO, OLTRE CHE DELL'AMMENDA, DEI CONTRIBUTI OMESSI E DELLE SANZIONI CIVILI - NATURA CIVILE DELLA SECONDA PARTE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - PASSAGGIO IN GIUDICATO IN DIFETTO DI OPPOSIZIONE - PRESCRIZIONE BREVE - CONVERSIONE IN PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - DECRETO PENALE - CONDANNA AL PAGAMENTO, OLTRE CHE DELL'AMMENDA, DEI CONTRIBUTI OMESSI E DELLE SANZIONI CIVILI - NATURA CIVILE DELLA SECONDA PARTE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - PASSAGGIO IN GIUDICATO IN DIFETTO DI OPPOSIZIONE - PRESCRIZIONE BREVE - CONVERSIONE IN PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE.*
Ove il decreto penale di condanna contenga non soltanto la condanna del contravventore al pagamento dell'ammenda, avente carattere penale, ma anche quella al pagamento dei contributi omessi e delle sanzioni civili di pari importo, che si configurano come sanzioni di carattere risarcitorio, che conseguono automaticamente all'inadempimento o al ritardo nell'adempimento, il provvedimento ha, per la seconda parte, di natura civile, lo stesso valore di una sentenza penale di condanna che affermi il diritto alle prestazioni dovute ed al risarcimento dei danni e, quindi, una volta divenuto irrevocabile in difetto di opposizione, converte - al pari di una sentenza di condanna passata in giudicato - la prescrizione breve in prescrizione ordinaria decennale. (Conf 2085/79, mass n 398468; (Conf 1794/74, mass n 369983).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953, Cod. Proc. Pen. art. 506 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)