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Sez. L, Sentenza n. 1794 del 17/06/1974 (Rv. 369983 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - OMISSIONE O RITARDO - CONDANNA DEL CONTRAVVENTORE CON LO STESSO DECRETO PENALE AL PAGAMENTO OLTRE CHE DELL'AMMENDA, ANCHE DEI CONTRIBUTI NON CORRISPOSTI E DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA - NATURA DEL DECRETO PER QUEST'ULTIMA PARTE - DIRITTO DELL'INPS AL RECUPERO DELLE SOMME IN QUESTIONE - PRESCRIZIONE DECENNALE - APPLICABILITA - ESTENSIONE ALLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA EMESSA IN SEDE DI OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE.*
Stato
decisa il 1974-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369983-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - OMISSIONE O RITARDO - CONDANNA DEL CONTRAVVENTORE CON LO STESSO DECRETO PENALE AL PAGAMENTO OLTRE CHE DELL'AMMENDA, ANCHE DEI CONTRIBUTI NON CORRISPOSTI E DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA - NATURA DEL DECRETO PER QUEST'ULTIMA PARTE - DIRITTO DELL'INPS AL RECUPERO DELLE SOMME IN QUESTIONE - PRESCRIZIONE DECENNALE - APPLICABILITA - ESTENSIONE ALLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA EMESSA IN SEDE DI OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE.*

Ove, a causa del mancato o ritardato versamento dei contributi assicurativi, il contravventore sia stato condannato, mediante lo stesso decreto penale, oltre che al pagamento dell'ammenda (avente carattere penale), anche al pagamento dei contributi non corrisposti e di una 'somma aggiuntivĂ  eguale all'ammontare dei contributi medesimi (sanzione, quest'ultima avente carattere civile), il provvedimento ha, per la seconda parte, natura civile al pari di una sentenza penale di condanna, per quanto attiene al risarcimento dei danni derivati dal reato. Pertanto, una volta divenuto definitivo il suddetto decreto il diritto dell'INPS al recupero delle somme in esso indicate non e piu soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art 55 del RDL 4 ottobre 1935, n 1827, ma, ai sensi dell'art 2953 cod civ, alla prescrizione ordinaria decennale. Tale principio e, a maggior ragione, applicabile anche in ordine alla sentenza penale di condanna emessa nel procedimento di opposizione al decreto penale, posto che in tale procedimento, ove l'opponente compaia, il decreto e revocato ed il giudizio di opposizione si instaura ex novo e si volge secondo le forme ordinarie. (Conf 623'56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953, Cod. Proc. Pen. art. 506 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)