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Sez. L, Sentenza n. 2085 del 10/04/1979 (Rv. 398468 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - CONDANNA DEL CONTRAVVENTORE, CON LO STESSO DECRETO PENALE, AL PAGAMENTO DELL'AMMENDA NONCHE AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI NON CORRISPOSTI E DELLA CORRISPONDENTE SANZIONE CIVILE - TERMINE PRESCRIZIONALE APPLICABILE PER IL RECUPERO DI QUESTE ULTIME SOMME.*
Stato
decisa il 1979-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398468-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - CONDANNA DEL CONTRAVVENTORE, CON LO STESSO DECRETO PENALE, AL PAGAMENTO DELL'AMMENDA NONCHE AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI NON CORRISPOSTI E DELLA CORRISPONDENTE SANZIONE CIVILE - TERMINE PRESCRIZIONALE APPLICABILE PER IL RECUPERO DI QUESTE ULTIME SOMME.*

Ove, a causa del mancato o ritardato pagamento dei contributi assicurativi dovuti, il contravventore sia stato condannato, con lo stesso decreto penale, oltre che al pagamento dell'ammenda (avente carattere penale) anche al pagamento dei contributi non corrisposti e di una somma aggiuntiva uguale all'ammontare dei contributi stessi (sanzione avente carattere civile), il provvedimento ha, per la seconda parte, natura civile al pari di una sentenza penale di condanna per quanto attiene al risarcimento dei danni conseguente al reato. Pertanto, il diritto dell'INPS al pagamento, divenuto esecutivo il provvedimento, non e piu soggetto alla prescrizione di due anni disposta dall'art 17 RD 1239 del 1937, ma a quella decennale di cui all'art 2953 cod civ. (Conf 1794/74, mass n 369983; (Conf 623/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953, Cod. Proc. Pen. art. 506 CORTE COST., Regio Decr. 21/07/1937 num. 1239 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)