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Sez. 4, Sentenza n. 35979 del 27/09/2002 Ud. (dep. 25/10/2002) Rv. 222577 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Ordine di esecuzione e decreto di sospensione - Notifica al condannato presso lo studio professionale del difensore - Nullità - Sussistenza - Elezione di domicilio nel giudizio di cognizione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222577-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

In tema di esecuzione, il termine perentorio di trenta giorni ai fini della presentazione dell'istanza per la concessione della misura alternativa alla detenzione decorre - a seguito delle modifiche dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. per effetto del d.l. n.341 del 2000, conv. dalla legge n.4 del 2001 - dalla valida notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione al condannato ed al difensore. Ne consegue che è nulla ed improduttiva di effetti la notifica dei suddetti provvedimenti al condannato presso lo studio professionale del difensore, ancorché il condannato abbia ivi eletto domicilio nel procedimento di cognizione in quanto detta elezione vale per ogni stato e grado del giudizio ma dopo la sua conclusione, con la pronuncia della sentenza irrevocabile, cessa di avere efficacia e non è più utilizzabile per la fase esecutiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 8 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 8 lett. B CORTE COST., Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 art. 10 com. 1, Legge 19/01/2001 num. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)