Sez. U, Sentenza n. 1156 del 22/04/1971 (Rv. 351275 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - ASSENZA DEL DESTINATARIO - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE - FORMALITA PRESCRITTE ALL'AGENTE POSTALE - INOSSERVANZA - RISCHIO DEL NOTIFICANTE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - ASSENZA DEL DESTINATARIO - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE - FORMALITA PRESCRITTE ALL'AGENTE POSTALE - INOSSERVANZA - RISCHIO DEL NOTIFICANTE.*
La notificazione degli Atti giudiziari a mezzo del servizio postale si ritiene regolarmente avvenuta, per sussistenza del rifiuto presunto del destinatario di ricevere l'atto, allorquando l'agente postale, nella temporanea assenza del destinatario e di altre persone atte a ricevere il plico, abbia adempiuto le formalita prescritte dall'art 175 del RD 18 aprile 1940, n 689' abbia cioe depositato il plico presso l'ufficio postale, rilasciato il relativo avviso presso il destinatario, fatto menzione di tale rilascio sull'avviso di ricevimento, ed abbia, infine, restituito il plico al mittente dopo la inutile giacenza, protrattasi per dieci giorni, presso l'ufficio. Il rischio del mancato adempimento delle predette formalita da parte dell'agente postale e a carico del notificante, per avere prescelto il mezzo di notificazione del servizio postale. (V 947'68, mass n 332312).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1940 num. 689 art. 175, Legge 18/04/1940 num. 689 art. 174, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)