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Sez. 3, Sentenza n. 531 del 27/01/1986 (Rv. 444127 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1982 N. 890 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ART. 175 DEL R.D. N. 689 DEL 1940 - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444127-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1982 N. 890 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ART. 175 DEL R.D. N. 689 DEL 1940 - NECESSITÀ.*

Nel regime anteriore alla legge 20 novembre 1982 n. 890 la notifica a mezzo di servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., non può considerarsi eseguita ove, in assenza del destinatario o di altre persone abilitate a ricevere il plico raccomandato, l'agente postale abbia omesso di osservare le prescrizioni di cui all'art. 175 del R.d. n. 689 del 1940 (e cioè deposito del plico presso l'ufficio postale, previo rilascio di apposito avviso presso il destinatario, annotazione di ciò sulla cartolina di ricevimento e restituzione del plico al mittente, ove non ritirato, dopo dieci giorni di compiuta giacenza), restituendo immediatamente il plico al mittente con la mera annotazione di aver effettuato l'avviso apposta sullo stesso. (V 177/83, mass n 425000; (V 6326/80, mass n 410067; (V 1156/71, mass n 351275).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 175

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)