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Sez. 6, Sentenza n. 31418 del 02/04/2004 Ud. (dep. 16/07/2004) Rv. 229258 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA | Immutabilità del giudice - Canone interpretativo - Rinnovazione del dibattimento per mutamento della persona fisica - Notifica al contumace - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229258-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA

Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525 cod. proc. pen., esige unicamente, a pena di nullità assoluta, che la sentenza sia deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, ma questo non implica di per sè, né alcuna norma lo prevede, che la mutazione della persona fisica del giudicante e la conseguente rinnovazione del dibattimento sia notificata all'imputato contumace e al suo difensore non comparso o al precedente difensore d'ufficio, nominato in sostituzione di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)