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Sez. 1, Ordinanza n. 16013 del 06/04/2006 Cc. (dep. 10/05/2006) Rv. 233618 - 01

SENTENZA - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA | Mutamento della composizione del giudice - Rinnovazione della citazione nei confronti del contumace - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233618-01

SENTENZA - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA

In tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per mutamento della composizione del giudice nell'ambito di un processo contumaciale, non é necessaria la rinnovazione della citazione dell'imputato contumace sia perché non é richiesta dalla norma, sia perché la verifica della "vocatio in iudicium", costituita da valutazioni meramente formali, può essere effettuata da un giudice diverso da quello alla cui presenza sono assunte le prove ed é riservata la decisione. (Fattispecie in cui alla prima udienza il giudice d'appello aveva dichiarato la contumacia dell'imputato, assistito da difensore di fiducia, e all'udienza successiva il collegio, a seguito di diversa composizione, aveva proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale senza provvedere alla rinnovazione della citazione dell'imputato contumace).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quinquies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)