Sez. 3, Sentenza n. 4764 del 04/03/2005 (Rv. 579742 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA | Legittima disponibilità di fatto della cosa - Facoltà di concederla in locazione - Sussistenza - Legittimazione del locatore a richiedere la risoluzione contrattuale - Configurabilità - Fattispecie.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA
Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme d'ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è in conseguenza legittimato a richiederne la risoluzione, nell'ipotesi in cui sussista l'inadempimento del conduttore. (Nella specie la Corte Cass., ribadito che in sede di legittimità è insindacabile, se correttamente motivata, la valutazione di fatto del giudice di merito in ordine alla titolarità attiva del rapporto di locazione, ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto come locatore il soggetto intestatario del contratto, presso la cui abitazione era avvenuta la stipula e la sottoscrizione e che aveva realizzato sull'immobile lavori di straordinaria amministrazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1590
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)