Sez. 3, Sentenza n. 5482 del 14/03/2006 (Rv. 588351 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Natura di contratto consensuale ad effetti obbligatori - Conseguenze - Diritto di proprietà del terreno da parte del concedente - Necessità - Esclusione - Disponibilità del fondo - Sufficienza - Fattispecie relativa a erede del concedente.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE
In materia di contratti agrari, il contratto di affitto di fondi rustici, in quanto avente natura consensuale e fonte di rapporti obbligatori, spiega i suoi effetti indipendentemente dal diritto di proprietà della persona del concedente, purchè questi abbia la disponibilità del bene, sì da essere in grado di trasferirne all'affittuario la detenzione e il godimento. Pertanto l'erede del concedente non deve dimostrare la proprietà, in capo al proprio dante causa, di tutti i terreni oggetto della controversia, ma che detto dante causa, avendo la disponibilità di tali terreni, li aveva concessi in affitto al conduttore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)