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Sez. L, Sentenza n. 26992 del 22/12/2009 (Rv. 611967 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Art. 4 del d.l. n. 536 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48 del 1989 - Graduazione delle sanzioni - Fattispecie concernente evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.
Stato
decisa il 2009-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611967-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI

In tema di mancato pagamento nei termini prescritti dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'art. 4 del decreto-legge n. 536 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48 del 1988, prevede sanzioni civili in misura distinta e in particolare: a) nell'ipotesi di omessi o ritardati pagamenti il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie, l'applicazione del tasso di differimento e dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 402 del 1981, convertito dalla legge n. 537 del 1981, e successive modificazioni, con la maggiorazione di cinque punti; b) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, l'applicazione di detto tasso, non maggiorato; c) nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, la sanzione commisurata al cinquanta per cento degli importi evasi. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva inflitto la sanzione comminata dalla citata lett. c) del decreto-legge n. 536 del 1987 a società in nome collettivo che aveva denunciato l'attività come impresa artigiana e aveva omesso la comunicazione delle condizioni, ancorché sopravvenute, per un inquadramento diverso dal settore artigiano, condizioni accertate solo in sede ispettiva).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4, Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)