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Sez. L, Sentenza n. 7691 del 21/08/1996 (Rv. 499281 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Graduazione ex art. 4 D.L. n. 536 del 1987 - Incertezza sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo dipendente da contrasti giurisprudenziali - Fatto impeditivo della maggiorazione del tasso di riferimento prevista dalla lett. a) - Esclusione - Fatto costitutivo della sanzione prevista dalla lett. b) - Sussistenza - Rilevabilità - D'ufficio - Sussistenza - Necessità di riproposizione della relativa deduzione in appello da parte dell'appellato - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499281-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI

Con riferimento alla disciplina di cui all'art. 4 del D.L. n. 536 del 1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 48 del 1989, che, in relazione all'ipotesi di mancato pagamento nei termini stabiliti dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, fissa la misura delle sanzioni civili dovute dal soggetto inadempiente - e in particolare: a) nell'ipotesi di omessi o ritardati pagamenti il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie, prevede l'applicazione del tasso di differimento e dilazione di cui all'art. 13 del D.L. n. 402 del 1981, convertito dalla legge n. 537 del 1981, e successive modificazioni, con la maggiorazione di cinque punti; b) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, prevede l'applicazione di detto tasso, non maggiorato; c) nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, commisura la sanzione al cinquanta per cento degli importi evasi - deve ritenersi, stante la delineazione da parte del citato art. 4 di tre distinte fattispecie, comprendenti in particolare la prima l'assenza e la seconda la presenza di incertezze interpretative, che tali incertezze siano qualificabili non come fatto impeditivo della maggiorazione di cui all'ipotesi "sub" a), ma come fatto costitutivo dell'obbligo previsto per l'ipotesi "sub" b). Ne consegue sul piano processuale che il giudice davanti a cui siano domandate le sanzioni civili deve rilevare e valutare, indipendentemente dalle deduzioni del soggetto tenuto al pagamento dei contributi, se all'epoca delle contestate inadempienze sussistesse un contrasto giurisprudenziale comportante il pagamento della sanzione nella misura del tasso di riferimento non maggiorato, ed altresì che, rigettata in primo grado la domanda relativa alle sanzioni aggiuntive, non è necessario che l'appellato faccia valere con la memoria di costituzione in appello l'applicabilità del trattamento relativo all'ipotesi di incertezze giurisprudenziali. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che non aveva dato rilievo all'incertezza giurisprudenziale sussistente all'epoca dei fatti circa la computabilità degli impiegati amministrativi ai fini della qualificazione di un'impresa come artigiana).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 art. 13 CORTE COST., Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 346, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)