Sez. U, Sentenza n. 12155 del 30/04/2026 (Rv. 677663-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Omissioni contributive determinate da obiettiva incertezza sulla debenza della contribuzione - Accesso al regime sanzionatorio agevolato ex art. 116, comma 10, l. n. 388 del 2000 - Presupposto - Pagamento entro il termine fissato dall’Ente impositore - Interpretazione - Imposizione del termine - Definitivo superamento dell’incertezza interpretativa - Necessità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI
In tema di sanzioni per omissioni contributive, l'art. 116, comma 10, della l. n. 388 del 2000, nel testo antecedente alla modifica apportata dal d.l. n. 19 del 2024, conv. dalla l. n. 56 del 2024, si interpreta nel senso che il regime agevolato - previsto per l'ipotesi in cui il ritardato o mancato versamento dei contributi derivi da oggettive incertezze, connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo - si applica a condizione che il versamento dei contributi o dei premi oggettivamente incerti avvenga entro il termine che l'ente impositore, verificato l'inadempimento, può fissare anche in pendenza della situazione di incertezza, senza dover attendere il definitivo superamento dei contrasti interpretativi.
Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 10, Decreto Legge 02/03/2024 num. 19 CORTE COST., Legge 29/04/2024 num. 56 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 218 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)