Sez. 5, Sentenza n. 20646 del 01/10/2007 (Rv. 600605 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Comunicazione del contribuente di volersi avvalere della facoltà di cui all'art. 21 d.lgs n. 22 del 1997 - Equiparazione ad una denuncia "ex" art. 70 d.lgs n. 507 del 1993 - Esclusione - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU), la comunicazione effettuata da un contribuente, che aveva già in precedenza presentato denuncia ex art. 70 d.lgs n. 22 del 1997, di volersi avvalere della facoltà di cui all'art. 21, comma settimo, d.lgs n. 22 del 1997 di voler avviare al recupero i rifiuti industriali prodotti non può essere equiparata ad una denuncia ex art. 70 d.lgs n. 507 del 1993, non contenendo di essa gli elementi soggettivi ed oggettivi che la norma citata impone al contribuente di dichiarare. Ne deriva che il comune, in presenza della comunicazione in parola, non è obbligato all'emissione di un avviso di accertamento per richiedere il pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, liquidata sulla scorta della denuncia in precedenza depositata dal contribuente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 71, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)