Sez. 1 - , Ordinanza n. 9024 del 15/05/2020 (Rv. 657908 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Contratto di gestione individuale di portafogli - Responsabilità del gestore - Diligenza - Valutazione - Fattispecie.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
Nel giudizio sulla responsabilità dell'incaricato nell'esecuzione del contratto di gestione individuale di patrimoni mobiliari, il gestore è tenuto ad un comportamento diligente per tutta la durata del rapporto, sicché, ove sia contestato il suo inadempimento, è necessario anche valutare se il mantenimento nel portafoglio di titoli precedentemente acquistati, avuto riguardo al mutato scenario del mercato, sia conforme alla linea di investimento indicata dall'investitore e, in termini generali, agli obblighi gravanti sul gestore stesso, rispondendo quest'ultimo, in caso contrario, del danno provocato da tale condotta.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1 com. 5 lett. D, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 24, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)