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Sez. 1 - , Sentenza n. 24545 del 01/12/2016 (Rv. 642661 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Valori mobiliari - Contratti per la gestione di portafogli - Obblighi comportamentali dell'intermediario - Contenuto - Preventiva indicazione del grado di rischio di ciascuna linea di gestione patrimoniale - Mancanza - PossibilitĂ  di utilizzare il cd. "benchmark" - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642661-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

Nei contratti aventi ad oggetto la gestione di portafogli di valori mobiliari, gli obblighi di comportamento normativamente posti a carico dell'intermediario (art. 36 e ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998) prevedono, tra l'altro, la preventiva indicazione del grado di rischio di ciascuna linea di gestione patrimoniale, la cui mancanza, tuttavia, può essere integrata dal cd. "benchmark", il quale, configurandosi come un parametro oggettivo di riferimento coerente con i rischi connessi alle singole gestioni, cui commisurare i relativi risultati, concorre a definire, sia pur indirettamente, mediante una selezione di indici e l'esemplificazione di tipologie d'investimento, il massimo grado di rischio al quale l'investitore ha inteso contrattualmente esporsi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)