Sez. 1 - , Sentenza n. 24 del 03/01/2017 (Rv. 643007 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Valori mobiliari - Contratti per la gestione di portafogli - Obblighi comportamentali dell'intermediario - Contenuto - Preventiva indicazione del grado di rischio di ciascuna linea di gestione patrimoniale (cd. "benchmark") - Sussistenza - Violazione - Conseguenze.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
Nei contratti aventi ad oggetto la gestione di portafogli di valori mobiliari, gli obblighi di comportamento normativamente posti a carico dell’intermediario (artt. 36 e segg. del reg. Consob n. 11522 del 1998) prevedono, tra l’altro, la preventiva indicazione, per ciascuna linea di gestione patrimoniale, di un parametro oggettivo coerente con i rischi ad essa connessi (cd. benchmark), il quale, se anche non impone al gestore di acquistare titoli nelle proporzioni indicate, costituisce un modo per valutare la razionalità e l’adeguatezza dell’attività dell’intermediario, per cui, ove la gestione sia risultata in contrasto con il predetto parametro e, quindi, con i rischi contrattualmente assunti dagli investitori, l’intermediario risponde delle perdite che gli stessi abbiano, per l’effetto, subìto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)