Sez. 3, Sentenza n. 825 del 21/01/2003 (Rv. 560437 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Impossibilità del danneggiato di identificare l'assicuratore - Ricorrenza - Mancanza di colpa - Azione di risarcimento non preceduta dalla richiesta ex art. 22 legge n. 990 del 1969 - Improponibilità della domanda - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il principio dell'improponibilità dell'azione di risarcimento da parte del danneggiato prima che siano decorsi sessanta giorni dalla relativa richiesta avanzata per mezzo di raccomandata - principio, posto dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, avente natura processuale e perciò da osservarsi anche nelle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità -, non trova applicazione quando il danneggiato sia stato nella incolpevole impossibilità di identificare l'assicuratore e di provvedere al detto adempimento.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)