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Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 08/06/2007 (Rv. 597996 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Improponibilità dell'azione prima di sessanta giorni dalla richiesta all'assicuratore ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (applicabile "ratione temporis) - Sentenze del giudice di pace secondo equità - Configurabilità - Sussistenza - Impossibilità del danneggiato di identificare l'assicuratore - Mancanza di colpa - Condizioni - Domanda di risarcimento non preceduta dalla suddetta richiesta - Improponibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597996-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'improponibilità dell'azione di risarcimento da parte del danneggiato prima che siano decorsi sessanta giorni dalla relativa richiesta per mezzo di raccomandata, secondo l'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (applicabile "ratione temporis") - principio avente natura processuale e perciò da osservarsi anche nelle sentenze del giudice di pace secondo equità - non trova applicazione, giacché "ad impossibilia nemo tenetur", quando il danneggiato sia stato nell'incolpevole impossibilità di identificare l'assicuratore e di provvedere al detto adempimento. Ricorre tale incolpevole impossibilità quando il responsabile civile abbia rifiutato di indicare l'assicuratore al danneggiato che glielo abbia richiesto con lettera raccomandata, poiché non esiste nel nostro ordinamento un sistema di pubblicità nei contratti assicurativi che consenta all'interessato di attingere le necessarie notizie. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto l'improponibilità della domanda di danni da incidente stradale per non avere l'attrice adempiuto all'onere di cui all' articolo 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, senza esaminare se tale omissione fosse o meno colpevole).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)