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Sez. 3, Sentenza n. 10998 del 23/10/1995 (Rv. 494329 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE | Impossibilità del danneggiato di identificare l'assicuratore - Mancanza di colpa - Domanda di risarcimento non preceduta dalla richiesta ex art. 22 legge n. 990 del 1969 - Improponibilità della domanda - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494329-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il principio dell'improponibilità della domanda del danneggiato, pure se avanzata nei soli confronti del responsabile civile, se non sia stata fatta preventiva richiesta di danno all'assicuratore per mezzo di raccomandata e non siano decorsi sessanta giorni dalla richiesta stessa, non può trovare applicazione, in base al principio "ad impossibilia nemo tenetur", quando il danneggiato si sia trovato nella non colpevole impossibilità di identificare l'assicuratore e quindi di provvedere al detto adempimento. Tale incolpevole impossibilità ricorre quando il responsabile civile abbia rifiutato di indicare l'assicuratore al danneggiato che glielo abbia richiesto con lettera raccomandata, poiché non esiste nel nostro ordinamento un sistema di pubblicità dei contratti assicurativi, che consenta all'interessato di attingere notizie.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)