Sez. 5, Sentenza n. 42578 del 27/09/2024 Cc. (dep. 20/11/2024) Rv. 287234-02
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') | Impugnazione proposta mediante l'utilizzazione di mezzo diverso da quello prescritto - Giudice che ha ricevuto l'atto - Contenuto della verifica - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA')
In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice adito, prescindendo da qualunque analisi valutativa in ordine all'indicazione della parte, deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, a trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che, nel caso di sentenza di proscioglimento emessa al termine del giudizio abbreviato e non appellabile dall'imputato, ai sensi dell'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., l'appello presentato da quest'ultimo non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.).(Diff.: Sez. U, n. 16 del 1997, dep. 1998, Rv. 209336-01).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)