Sez. L, Sentenza n. 1369 del 04/02/1993 (Rv. 480689 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Ricorso in appello - Deposito | Effetti - Mancanza o vizio della notificazione - Potere dovere del giudice di fissare altre udienze - Sussistenza.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Ricorso in appello - Deposito
L'avvenuto deposito del ricorso d'appello nei termini di cui all'art. 434 comma secondo cod. proc. civ. è di per sè definitivamente idoneo ad impedire la decadenza dall'impugnazione e quindi il passaggio in giudicato della sentenza impugnata; in caso di mancata o viziata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, il giudice ha il potere-dovere, senza che si verifichi alcun pregiudizio processuale per l'appellante, di fissare altra udienza a norma dell'art. 291 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)