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Sez. L, Sentenza n. 1976 del 26/02/1994 (Rv. 485490 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione | Omissione non seguita dalla costituzione dell'appellato - Fissazione di un termine perentorio per la effettuazione della notificazione - Obbligo del giudice.
Stato
decisa il 1994-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485490-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, ove sia mancata la notifica dell'atto di appello tempestivamente depositato e non vi sia stata costituzione dell'appellato, il giudice deve fissare all'appellante un termine perentorio per l'effettuazione della notifica ai sensi dell'art. 291, primo comma, cod. proc. civ., atteso che tale norma, pur riferendosi alla notificazione viziata, è applicabile estensivamente (non analogamente, ostandovi il combinato disposto degli artt. 152, primo comma, cod. proc. civ. e 14 Preleggi) al processo (del lavoro) iniziato ma totalmente difettoso del presupposto fondamentale per l'instaurazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)