Sez. 3, Sentenza n. 6242 del 24/11/1981 (Rv. 417044 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE - NATURA E FINALITÀ - SCADENZA IN GIORNO FESTIVO - PROROGA PREVISTA DALL'ART. 155 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE - NATURA E FINALITÀ - SCADENZA IN GIORNO FESTIVO - PROROGA PREVISTA DALL'ART. 155 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
In tema di termini di comparizione (nella specie, si trattava di quelli previsti dall'art. 313 cod. proc. civ.) - che rientrano nel novero di quelli liberi dilatori - l'esigenza di assicurare al convenuto un congruo spatium deliberandi al fine di consentirgli l'apprestamento delle sue difese, è pienamente assicurata allorché - dedotti il dies a quo ed il dies ad quem - il periodo concesso dalla legge sia stato per intero a disposizione della parte, come nel caso dell'udienza di comparizione che cada al di là del periodo così stabilito. In tal caso, ancorché la scadenza del termine in questione avvenga di giorno festivo, non è applicabile la proroga prevista dall'art. 155 cod. proc. civ., non comportando lo apprestamento della difesa alcun compimento di Atti presso uffici pubblici o con il concorso di pubblici ufficiali, nella quale situazione trova fondamento la proroga suddetta. (V 5414/77, mass n 389075; (V 716/75, mass n 374057, sulla prima parte; (V 194/69, mass n 338121).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)