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Sez. 3, Sentenza n. 6851 del 21/11/1986 (Rv. 448956 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - CRITERI APPLICABILI - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448956-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - CRITERI APPLICABILI - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*

In tema di liquidazione del danno da Invalidità permanente, il giudice del merito può applicare le tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie approvate con R. decreto n. 1403 del 1922, ovvero ricorrere puramente e semplicemente al criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1226 cod. civ., od ancora contemperare l'uno e l'altro criterio, utilizzando le tabelle come dati di partenza e di orientamento per la liquidazione equitativa. La scelta di uno di tali criteri rientra nella discrezionalità di detto giudice ed è insindacabile in Sede di legittimità. (Conf 2823/83, mass n 427740).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)