Sez. 3, Sentenza n. 2823 del 23/04/1983 (Rv. 427740 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - DANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - SCELTA - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - DANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - SCELTA - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
In tema di liquidazione dei danni alla persona, che si proiettano nel futuro con caratteri di permanenza, non potendosi normalmente procedere alla loro Determinazione con assoluta precisione, il giudice può ricorrere puramente e semplicemente al criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ovvero applicare le tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie approvate con R.d. 9 ottobre 1922 n. 1403, ovvero ancora contemperare l'uno e l'altro criterio utilizzando i dati delle tabelle quali semplici dati di partenza, di controllo e di orientamento per la liquidazione equitativa. La scelta dell'uno o dell'altro criterio di liquidazione e il ricorso al criterio misto rappresentano espressione di una facoltà discrezionale del giudice del merito. (Conf 1753/73, mass n 364701).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)