Sez. 1, Sentenza n. 1832 del 26/01/2011 (Rv. 616393 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE | Procedimento - Approvazione da parte dell'Amministrazione - Necessità - Effetti - Diritto al compenso dell'appaltatore - Fattispecie in tema di accertamento dell'obbligo del terzo.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE
Il collaudo delle opere pubbliche, come si evince dalla normativa di cui agli art. 91 e ss. del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, integra un procedimento amministrativo, che richiede da un lato l'emissione del c.d. certificato di collaudo, il quale racchiude il giudizio finale del collaudatore intorno all'opera e contiene la liquidazione del corrispettivo spettante all'appaltatore, e, dall'altro, l'approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione, che esprime sostanzialmente l'accettazione dell'opera per conto del committente e rende definitiva la predetta liquidazione. È da quest'ultimo momento che, pertanto, si perfeziona la fattispecie procedimentale del collaudo di opere pubbliche generativa del diritto del collaudatore al compenso. (Nella fattispecie, non essendosi perfezionata la fattispecie generativa del credito dell'appaltatore per la mancata approvazione del certificato di collaudo, la S.C. ha escluso la prova del credito sottoposto a espropriazione forzata in un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)