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Sez. 1, Sentenza n. 655 del 08/03/1972 (Rv. 356715 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - SUCCESSIONE APERTASI PRIMA DELLA LEGGE N 29 DEL 1961 - INTERESSI DI MORA - OBBLIGO DEL CONTRIBUENTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356715-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - SUCCESSIONE APERTASI PRIMA DELLA LEGGE N 29 DEL 1961 - INTERESSI DI MORA - OBBLIGO DEL CONTRIBUENTE - CONDIZIONI.*

Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961 n 29 e dalla legge interpretativa 28 marzo 1962 n 147 sono applicabili ai rapporti tributari (nella specie riguardanti una successione mortis causa) sorti anteriormente all'entrata in vigore della prima di dette leggi, sempreche, stante il carattere innovativo delle Disposizioni e la mancata previsione di efficacia retroattiva, il particolare comportamento presuntivamente colpevole, del contribuente, previsto dalle nuove norme, si sia verificato o protratto nel vigore delle stesse. (V 2273'70, mass n 348453; 2612'67, mass n 329987).*

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 5, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)