Sez. L - , Ordinanza n. 17204 del 16/06/2021 (Rv. 661642 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità per motivi di salute - Accertamento - Forme di sfruttamento lavorativo - Rilevanza - Condizioni.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione umanitaria - nei casi in cui "ratione temporis" sia applicabile l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 -, il giudice, nell'accertamento della condizione di vulnerabilità per seri motivi di salute, è tenuto a svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda di protezione, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile, attribuendo rilievo anche a forme di sfruttamento lavorativo - in relazione alle condizioni in cui si sviluppano, normalmente caratterizzate da forte precarietà, da isolamento ambientale e sociale, da scarsa regolazione del lavoro e conseguente sovraccarico anche emotivo, da estrema dipendenza dal datore di lavoro, fino a forme di coazione servile -, onde valutare se le stesse abbiano inciso, generando disturbi mentali, sul quadro psicologico del richiedente.
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)