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Sez. 2, Sentenza n. 17900 del 31/08/2011 (Rv. 619605 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE | Ammissibilità in qualsiasi stato e grado del giudizio - Sussistenza - Limiti - Intervento dell'istanza relativa prima della rimessione della causa in decisione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619605-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE

La previsione secondo cui la querela di falso può essere sempre proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio (art. 221 cod. proc. civ.) deve essere intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione, quindi, al più tardi (ove anche in appello si opti per l'osservanza del sistema ordinario di decisione) entro l'udienza di precisazione delle conclusioni. (Principio enunciato in un giudizio introdotto in data successiva al 30 aprile 1995, nel quale la querela di falso era stata dichiarata inammissibile in quanto proposta con la memoria di replica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 221, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)