Sez. 5, Sentenza n. 7339 del 19/03/2008 (Rv. 602569 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Spettanza di un'esenzione fiscale - Atto di diniego dell'Amministrazione finanziaria - Natura di atto di accertamento - Impugnabilità in via autonoma - Mancata indicazione del termine e dell'Autorità avanti alla quale ricorrere - Invalidità - Esclusione - Fattispecie in tema di esenzione decennale dall'ILOR.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, la mancata indicazione del termine per il ricorso e dell'Autorità alla quale ricorrere non esonera il contribuente dall'impugnazione dell'atto con cui l'Amministrazione finanziaria abbia negato la spettanza di un beneficio (nella specie, l'esenzione decennale dall'ILOR prevista dall'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614 per le imprese operanti nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale), incidendo al più sulla decorrenza del relativo termine, né giustifica la disapplicazione dell'atto in via incidentale da parte del giudice tributario, trattandosi di uno specifico provvedimento "ad personam" che rientra nella categoria degli atti di accertamento suscettibili di autonoma impugnazione (in passato, ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, oggi ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), la cui omissione impedisce al contribuente di invocare successivamente la spettanza dell'agevolazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)