diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25227 del 08/11/2013 (Rv. 628499 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Diniego di rimborso IVA - Mancata indicazione del termine per impugnare e della commissione competente a decidere sul ricorso - Conseguenze - Invalidità dell'atto - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628499-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il fatto che nel diniego del diritto al rimborso IVA non siano stati riportati il termine per impugnare, nonché l'indicazione della commissione tributaria competente a decidere sull'eventuale ricorso, non determina l'invalidità dell'atto, trattandosi di omissione sprovvista di sanzione ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. (La S.C., nell'enunciare il principio, ha accolto il ricorso avverso la decisione della CTR che aveva escluso la definitività dell'atto, in quanto privo del termine entro cui ricorrere e della indicazione dell'autorità da adire).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)