Sez. 5, Sentenza n. 6471 del 06/05/2002 (Rv. 554148 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Spettanza di esenzione fiscale - Atto di diniego dell'Amministrazione - Natura - Tempestiva impugnazione del contribuente - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In materia tributaria, rientra nella categoria degli atti di accertamento, suscettibili di autonoma impugnazione ai sensi dell'art. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, l'atto con cui l'amministrazione finanziaria neghi la spettanza di un'esenzione fiscale, con la conseguenza che il contribuente che non abbia tempestivamente impugnato tale diniego non può, successivamente, invocare la spettanza dell'esenzione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)