Sez. L, Sentenza n. 2299 del 20/03/1990 (Rv. 466058 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI - ART. 22, SECONDO COMMA, DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - ESTENSIONE ALLE IMPRESE IMPIANTISTICHE DEL SETTORE METALMECCANICO - INTERPRETAZIONE AUTENTICA - EFFICACIA RETROATTIVA - PORTATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI - ART. 22, SECONDO COMMA, DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - ESTENSIONE ALLE IMPRESE IMPIANTISTICHE DEL SETTORE METALMECCANICO - INTERPRETAZIONE AUTENTICA - EFFICACIA RETROATTIVA - PORTATA.*
Il secondo comma dell'art. 22 del d.l. n. 663 del 1979 - che estende alle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, attribuito al primo comma, mediante richiamo all'art. 1 del d.l. n. 15 del 1977 (convertito in legge n. 102 del 1977) alle imprese manifatturiere ed estrattive - interpreta autenticamente tale comma dello stesso d.l. del 1979 e non già la disposizione del d.l. n. 15 del 1977, alla epoca non più in vigore, con la conseguenza che la sua efficacia retroagisce alla data di entrata in vigore della detta norma interpretata (al 1 gennaio 1980), anteriore rispetto a quella della legge di conversione dello stesso d.l. n. 663 del 1979, con la quale è stata introdotta l'estensione suddetta. (V Cass. 1435/88, mass n 457539; (contra Cass. 3693/87, mass n 452629; (contra Cass. 6061/86, mass n 440504).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 1 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 22, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)