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Sez. 5, Sentenza n. 3205 del 18/02/2015 (Rv. 634444 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Detraibilità del tributo assolto per un'operazione passiva isolata - Inerenza all'impresa - Onere probatorio a carico del contribuente - Previsione statutaria - Valore meramente indiziario - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634444-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema d'IVA, un'operazione economica isolata non diretta al mercato, compiuta da una società commerciale, sebbene prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto sociale, non può valere, di per sé sola, a dare consistenza ad un'attività imprenditoriale capace di giustificare l'inerenza dell'operazione passiva all'attività svolta, atteso che la previsione statutaria riveste un valore meramente indiziario circa l'inerenza dei relativi costi all'effettivo esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 19, primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ne consegue che, ai fini della detrazione dell'IVA, il contribuente deve dimostrare che la suddetta operazione, apparentemente singola, rientri in una specifica attività imprenditoriale e sia destinata, almeno in prospettiva, a procurargli un lucro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la detrazione dell'IVA assolta su acquisti immobiliari, in quanto la contribuente, pur avendo mutato l'attività sociale da ristorazione a locazione d'immobili, non aveva dimostrato alcuna successiva operazione imponibile ed aveva, peraltro, terminato gli alloggi da locare sei anni dopo l'acquisto).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)