Sez. 5, Sentenza n. 25777 del 05/12/2014 (Rv. 634027 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Detrazione dell'imposta pagata per l'acquisto di un bene - Operazione effettuata in conformità ad obiettivi dell'atto costitutivo o dello statuto, ancorché isolata - Ammissibilità - Condizioni - Inerenza all'esercizio dell'impresa - Onere della prova a carico del contribuente.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, l'art. 19, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, consente all'imprenditore di portare in detrazione l'imposta pagata per l'acquisto di un bene, effettuato in conformità ad obiettivi presenti nell'atto costitutivo o nello statuto, anche se si tratti di un'operazione isolata, non direttamente collegata all'attività dichiarata ed attualmente esercitata, a condizione che lo stesso imprenditore fornisca la prova dell'inerenza dell'operazione all'esercizio dell'impresa, dimostrando la stretta strumentalità rispetto alla concreta attività imprenditoriale, effettiva o anche solo programmata.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)