Sez. 5, Sentenza n. 1859 del 29/01/2014 (Rv. 629498 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Detrazioni per un'operazione passiva isolata non diretta al mercato - Requisito dell'inerenza - Onere probatorio del contribuente - Contenuto - Fattispecie relativa a rimborso d'imposta richiesto da una società per costi di ristrutturazione di un immobile concessole in comodato dal suo amministratore.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, un'operazione economica isolata non diretta al mercato, compiuta da una società commerciale, quand'anche l'atto costitutivo o lo statuto sociale prevedano che il sodalizio possa compiere operazioni di acquisto, ristrutturazione, vendita e locazione d'immobili, non può valere, di per sé sola, a dare consistenza ad un'attività imprenditoriale capace di giustificare l'inerenza dell'operazione passiva all'attività svolta, salvo che il contribuente dimostri che la suddetta operazione, apparentemente singola, rientri in una specifica attività imprenditoriale, oppure che essa si inserisca in un'attività immobiliare vera e propria, così che, in entrambi i casi, sia destinata, almeno in prospettiva a procurargli un lucro. (Così statuendo, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto, ad una società immobiliare, il diritto al rimborso di un credito d'imposta per le sostenute spese di ristutturazione di un immobile concessole in comodato dal suo amministratore, avendo quest'ultima dimostrato di aver effettivamente intrapreso, al termine dei relativi lavori, l'attività di locazione immobiliare rientrante nel proprio oggetto sociale).
Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)