Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25803 del 30/10/2017 (Rv. 647015 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Onorario unico in ipotesi di difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale – Unicità del compenso liquidabile - Deposito di distinti atti difensivi - Irrilevanza -Nomina in aggiunta di altro legale - Irrilevanza - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
In caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest’ultimo è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro diverso legale, in quanto la “ratio” della disposizione di cui al menzionato art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall’art. 92, comma 1, c.p.c.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)