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Sez. 2, Sentenza n. 17147 del 26/08/2015 (Rv. 636131 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Onorario unico in ipotesi di difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale ex art. 5, comma 4, del d.m. n. 127 del 2004 - Configurabilità in caso di giudizi non formalmente riuniti - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636131-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

In tema di onorari di avvocato, l'art. 5, comma 4, della tariffa professionale approvata con d.m. 8 aprile 2004, n. 127, in base al quale è consentito al giudice, nell'ipotesi di assistenza e difesa di più persone aventi la stessa posizione processuale, di liquidare un compenso unico - aumentato per ogni parte oltre la prima del venti per cento fino ad un massimo di dieci e sempre che la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto - trova applicazione anche nel caso di giudizi nei quali il professionista difenda una sola parte nei confronti di più parti in situazione processuali del tutto identiche, indipendentemente dalla riunione delle cause, trattandosi comunque di giudizi uguali, con difese conformi e analogo "iter" processuale e non potendo porsi a carico del cliente l'onere della mancata riunione.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 5 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)