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Sez. 1 - , Ordinanza n. 21829 del 20/09/2017 (Rv. 645414 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Rappresentanza e difesa collettiva da parte di un unico professionista - Pluralità di cause non riunite - Aumento dell'unica parcella fino al venti per cento per ogni parte - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645414-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

In tema di onorari di avvocato, l’art. 5, comma 4, del d.m. n 127 del 2004 – “ratione temporis” vigente ed abrogato dall'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012 - non si applica nel caso in cui il professionista difenda la medesima parte contro più parti, ma in processi introdotti separatamente e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 08/04/2004 art. 5 com. 4, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)