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Sez. 3, Ordinanza n. 15111 del 04/07/2007 (Rv. 598709 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE | Norma di previsione del potere - Forma e contenuto del relativo provvedimento - Adozione con il richiamo alla norma - Giudizio di impugnazione - Possibilità di considerare emesso il provvedimento in base ad altra norma - Esclusione - Limiti - Fattispecie in tema di sospensione del giudizio.
Stato
decisa il 2007-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598709-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE

Quando la legge prevede un potere del giudice, il cui esercizio si deve concretare nell'adozione di un provvedimento avente la forma dell'ordinanza ed un determinato contenuto, l'adozione del provvedimento con quel contenuto e con l'espressa indicazione della sua pronuncia, ai sensi della norma che prevede il potere di emissione del provvedimento, comporta che, nel giudizio di impugnazione che sia previsto in ordine al provvedimento, il giudice dell'impugnazione debba scrutinare il provvedimento considerandolo pronunciato in forza dell'esercizio del potere previsto dalla norma indicata nel provvedimento, restando preclusa la possibilità di qualificarlo come provvedimento che avrebbe potuto o dovuto essere pronunciato ai sensi di altra norma, che pure preveda un potere di emissione di un provvedimento di analogo contenuto, ma basato su presupposti e ragioni diverse, salvo il caso in cui proprio queste ultime siano espressamente esplicitate nel provvedimento sì da indurre a far ritenere che, al di là della formale invocazione di una norma, in realtà il giudice abbia in concreto esercitato il potere previsto dall'altra (Principio enunciato dalla S.C. in sede di regolamento di competenza avverso pronuncia di sospensione del processo adottata ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., che il ricorrente pretendeva fosse considerata adottata ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)