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Sez. 3, Ordinanza n. 21924 del 29/08/2008 (Rv. 604744 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO | Sospensione per pregiudizialità - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Sospensione "ex" art. 295 cod. proc. civ. - Legittimità - Esclusione - Sospensione "ex" art. 337 cod. proc. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 2008-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604744-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO

Quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337, comma secondo, cod. proc. civ., e non ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.. Ne consegue che se il giudice disponga la sospensione del processo ai sensi di tale ultima norma, il relativo provvedimento è di per sé illegittimo, a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)